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Etichettatura delle carni: dal 2015 obbligatoria l’indicazione dell’origine

Dal 2015 anche per le carni fresche refrigerate e congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili sarà obbligatoria l’indicazione dell’origine.
La menzione “origine” sarà adottata per carni derivate da animali cresciuti e macellati nello stesso Paese; diversamente saranno impiegate le menzioni “allevato in” e “macellato in”.
Con questo provvedimento si consentirà al consumatore di scegliere anche in funzione della provenienza della carne.

Qualche approfondimento con l’aiuto dell’avvocato Cesare Varallo, specializzato in Diritto Alimentare:

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013, per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

 Tale regolamento è stato emanato al fine di rendere operative l’art. 26, paragrafo 2, del Regolamento sull’informazione al consumatore n. 1169/2011 e si applica alle carni di cui ai codici della nomenclatura combinata elencati nell’allegato XI di tale Regolamento.

 Dopo mesi di attesa da parte degli operatori e di alacre lavoro delle associazioni di categoria nelle opportune sedi di Bruxelles, il Regolamento partorito sembra essere un discreto compromesso tra le esigenze di sicurezza/etichettatura degli alimenti, di informazione e di bilanciamento dei costi da parte delle imprese. Non sarà richiesto, infatti, di indicare il paese di nascita dell’animale (come nel caso delle carni bovine), obbligo che avrebbe aggravato eccessivamente gli oneri a carico degli operatori ed è apparso sproporzionato rispetto ai fini perseguiti. Un dato da tenere presente è anche quello per cui, dalle valutazioni eseguite in sede comunitaria, è emerso come la preoccupazione principale del consumatore sia quella di conoscere ove l’animale sia stato allevato.

 Ai sensi dell’art. 5 del nuovo Regolamento, quindi, l’etichettatura delle carni suine, ovine, caprine e di volatili, dovrà necessariamente indicare il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)», conformemente ai criteri stabiliti dal medesimo articolo per ogni specie animale, il nome dello Stato Membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione come “Macellato in (nome dello Stato Membro o del paese terzo)” e il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

 Tali indicazioni (art. 5, par. 1, lettere a) e b), possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni di cui all’articolo 1 sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo. L’inciso “con soddisfazione dell’autorità competente” è evidentemente una locuzione aperta a molteplici interpretazioni e che lascerà molto spazio alla discrezionalità applicativa, quindi sul punto sarà interessante seguire le posizioni che prenderanno le Autorità.

 I criteri stabiliti per definire ove l’animale sia stato allevato possono essere riassunti, secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come segue:

 SUINI

L’indicazione “ALLEVATO IN (nome dello Stato Membro o del paese terzo)”:

1) L’animale viene macellato sopra i 6 mesi ed ha trascorso almeno gli ultimi 4 mesi in tale paese;

2) Nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, dovrà utilizzarsi il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg;

3) L’animale viene macellato in età inferiore ai sei mesi e ad un peso inferiore ad 80 kg ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in tale paese.

OVI-CAPRINI

L’indicazione “ALLEVATO IN nome dello Stato Membro o del paese terzo)”:

1) L’animale ha trascorso almeno gli ultimi 6 mesi in tale paese;

2) L’animale viene macellato sotto i 6 mesi ed ha trascorso l’intero periodo di allevamento in tale paese.

 POLLAME

L’indicazione “ALLEVATO IN (nome dello Stato Membro o del paese terzo)”:

1) L’animale ha trascorso almeno l’ultimo mese in tale paese;

2) L’animale viene macellato sotto 1 mese di età ed ha trascorso l’intero periodo di ingrasso in tale paese.

Sono previste regole specifiche per i paesi extra UE (art. 6), per le carni di provenienza da più di un paese e che non incontrano i criteri sopra indicati, nonché per le carni macinate e le rifilature (art. 7).

 Tali regole si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015. Non si applicano alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell’Unione prima del 1° aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte.

Fonte:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:335:0019:0022:IT:PDF

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