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PPWR e piccole imprese: la guida della Commissione europea sugli obblighi già in vigore

Il contesto

Il 19 ottobre 2026 la Direzione generale Ambiente della Commissione europea ha pubblicato la guida “Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) and small businesses: What do I need to know?”, dedicata alle piccole imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi.
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) si applica dal 12 agosto 2026 e sostituisce la Direttiva 94/62/CE. Molti obblighi entreranno però in vigore in modo graduale, in larga parte a partire dal 2030.

Gli obblighi già operativi

Fabbricanti e importatori devono già redigere la dichiarazione UE di conformità degli imballaggi. Allo stato attuale la dichiarazione riguarda i requisiti sulle sostanze che destano preoccupazione: i limiti per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, già previsti dalla precedente direttiva, e la nuova restrizione dei PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

Gli imballaggi devono inoltre essere marcati in modo da consentire di risalire al fabbricante e alla dichiarazione di conformità. La guida chiarisce che gli imballaggi già prodotti senza tali indicazioni non devono essere rietichettati né distrutti: le informazioni possono essere fornite con i documenti di accompagnamento o con strumenti digitali.

Chi è il fabbricante

Un punto di particolare interesse per le aziende alimentari riguarda la definizione di fabbricante. È considerato tale chi immette sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio, anche se prodotti da terzi; chi utilizza imballaggi generici, privi di marchio, non lo è. Un’azienda che confeziona prodotti a proprio marchio deve quindi verificare con attenzione il proprio ruolo e la ripartizione degli obblighi con i fornitori.

La responsabilità estesa del produttore

I produttori devono nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore (EPR) negli Stati membri in cui vendono i propri prodotti. Per questo obbligo la Commissione ha proposto la sospensione.

Le agevolazioni per le microimprese

Le microimprese beneficiano di esenzioni specifiche. Se il fornitore degli imballaggi è stabilito nell’UE, gli obblighi del fabbricante ricadono su di lui, mentre gli obblighi di responsabilità estesa non si applicano se il fornitore ha sede nello stesso Stato membro. Sono previste agevolazioni anche per i futuri obblighi su riutilizzo e asporto e procedure di rendicontazione semplificate per chi immette meno di 1.000 kg di imballaggi all’anno.

Cosa fare

Per le imprese alimentari, anche di piccole dimensioni, è opportuno individuare il proprio ruolo (fabbricante, importatore, distributore), raccogliere dai fornitori le dichiarazioni di conformità degli imballaggi e verificare l’iscrizione ai sistemi EPR nei Paesi di destinazione dei prodotti.

 

Fonti Consultate

 

La guida della Commissione sul PPWR conferma come il nuovo quadro normativo sugli imballaggi richieda alle imprese, anche di piccole dimensioni, un aggiornamento costante su obblighi, scadenze e chiarimenti interpretativi.

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