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PIM – Reg. UE 174 del 2015 Quinto emendamento del Reg. UE 10/2011

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08/02/2015 –  Il PIM ovvero il Reg. (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ha visto pubblicare il quinto emendamento con il Reg. (UE) 2015/174 del 5 febbraio 2015. Il regolamento appena pubblicato ha determinato unicamente degli aggiornamenti dell’allegato I del PIM. In particolare nella tabella 1 dell’allegato I sono state modificate le voci relative alle seguenti sostanze:

  • Acido L(+)-tartarico (nr MCA 161): esplicitato che la voce è relativa unicamente alla forma naturale dell’acido tartarico [acido L-(+)-tartarico];
  • Fenolo (nr MCA 241): stabilito un LMS di 3 mg/kg di prodotto alimentare modificando  il precedente limite generico di migrazione specifica (LMS) di 60 mg/kg di prodotto alimentare;
  • 1,4-butandiolo formale (nr MCA 344): stabilito un LMS di 0,05 mg/kg correggendo l’indicazione errata che la migrazione della sostanza non dovesse essere analiticamente rilevabile;
  • 1,4:3,6-dianidrosorbitolo (nr MCA 364): esteso l’impiego della sostanza
  • Caolino (nr MCA 410): inserita una specifica e una restrizione riguardo alla dimensione delle particelle,
  • Carbone attivo (nr MCA 713): aggiunto il numero CAS 7440-44-0 del carbone attivato;
  • 1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido) benzene (nr MCA 784): innalzato il LMS a 5 mg/kg dal precedente 0,05 mg/kg di prodotto alimentare;
    • Polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8-C22) (nr MCA 799): aggiornato il riferimento legislativo relativo ai criteri di purezza;
    • acidi, grassi (C8-C22), esterificati con pentaeritrolo (nr MCA 880): soppresso il riferimento al numero CAS 85116-93-4 in quanto inappropiato;
    • 2,2,4,4-tetrametilciclobutan-1,3-diolo (nr MCA 881): esteso l’utilizzo della sostanza anche ad applicazioni monouso, con specifiche restrizioni d’uso (divieto per MOCA destinati al contatto con alimenti con contenuto alcolico superiore al 10 %).

sono stati inserite le seguenti sostanze:

  • i copolimeri in nanoforma da utilizzarsi unicamente come particelle in PVC non plasticizzato:
    • (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con divinilbenzene, in nanoforma (nr MCA 859),
    • (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) non reticolato, in nanoforma (nr MCA 998,
    • (butadiene, etil acrilato, metil metacrilato, stirene) reticolato con 1,3-butandiolo dimetacrilato (nr MCA 1043);
  • 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetrametil)-tetraetilenglicol etil propil etere] (nr MCA 903) come sostanza ausiliaria della produzione di polimeri nella polimerizzazione di fluoropolimeri;
  • copolimero di etilene vinil acetato cera (nr MCA 969) come additivo fino al 2 % p/p unicamente in materiali e oggetti poliolefinici con migrazione della frazione oligomerica a basso peso molecolare, inferiore a 1.000 Da, non superiore a 5 mg/kg.
  • poliglicerolo (nr MCA 1017) come additivo plastificante a un livello massimo d’impiego del 6,5 % p/p in miscele polimeriche di poliesteri alifatici-aromatici e stabilendo specifiche restrizioni relative alla condizioni di utilizzo

È stata soppressa le voce relativa alla sostanza nr 725 [Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)] in quanto compresa nella nella voce relativa alla sostanza MCA n. 799.

Sono inoltre state apportate modifiche alla tabella 2 (aggiornate le restrizioni di gruppo n.15 e 30) e nella tabella 3 relativa alle modalità di verifica della conformità è stata aggiunta la nota 21 inerente alla sostanza MCA 344.

Link http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_030_R_0002&from=EN

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