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Etichettatura: approvato DL obbligo di indicazione dello stabilimento

16/09/2017 – Etichettatura: approvato il 15 settembre 2017 il Decreto Legislativo che fissa l’obbligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta

L’ufficio stampa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato in data 15/09/17 la notizia che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che reintroduce l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.

Tale obbligo non rappresenta una novità per la legge italiana che già lo sanciva in precedenza ma questo era stato abrogato a seguito delle disposizioni comunitarie in materia di etichettatura alimentare.

In Italia infatti dal 13 dicembre 2014 con l’applicabilità del Regolamento UE 1169 del 2011 è venuto meno l’obbligo previsto in via generale dal decreto legislativo n. 109 del 1992 di indicare sulle etichette alimentari dei prodotti preconfezionati “la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento”.

Il decreto legislativo intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 1169 del 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il comunicato stampa del Ministero specifica che “l’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute”.

Secondo quanto pubblicato sul sito del Ministero il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio. Inoltre la legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Ispettorato repressione frodi (ICQRF)

Fonte : sito del Ministero delle Politiche agricole e forestali

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