Il contesto
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) fissa all’art. 5, par. 4, un limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi. La Direttiva 94/62/CE escludeva da questo limite gli imballaggi interamente in vetro cristallo, ma il nuovo Regolamento non riprende l’esenzione. Il vetro cristallo contiene per sua natura elevate quantità di ossido di piombo e non può rispettare il limite.
La Decisione delegata (UE) 2026/1948 della Commissione, del 12 agosto 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28 ottobre 2026, introduce quindi una deroga temporanea, modificando la Decisione 2001/171/CE. Riguarda imballaggi di pregio prodotti in volumi limitati, destinati soprattutto a bevande spiritose, profumi e cosmetici.
Le scadenze
Gli imballaggi costituiti in tutto o in parte da vetro cristallo possono superare il limite fino al 31 dicembre 2029. Quelli contenenti piombo, introdotto deliberatamente o presente come contaminazione residua, possono essere fabbricati solo fino al 31 dicembre 2028, data entro la quale l’industria si è impegnata a passare al vetro cristallo senza piombo. Gli imballaggi già fabbricati possono essere rifiniti, riempiti, etichettati, distribuiti e immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2029: il periodo aggiuntivo serve a evitare la distruzione di imballaggi già prodotti e pagati.
Le condizioni
Il piombo può essere introdotto deliberatamente solo nella misura necessaria a fabbricare il vetro cristallo. Gli imballaggi devono essere sottoposti a dealcalinizzazione, o a un trattamento equivalente, che forma sulla superficie interna una barriera e limita il rilascio di piombo nel contenuto.
La deroga presuppone un ciclo chiuso e controllato:
- gli imballaggi recano una marcatura permanente che identifica il produttore;
- chi immette sul mercato prodotti in vetro cristallo informa gli utilizzatori finali che possono restituire gratuitamente gli imballaggi per il riciclaggio;
- gli imballaggi restituiti tornano al produttore che li ha fabbricati, che può reintrodurli nel proprio processo;
- il produttore conserva la documentazione sul funzionamento del ciclo e la mette a disposizione delle autorità competenti e della Commissione su richiesta.
Chi è interessato
La Decisione è entrata in vigore il 29 ottobre 2026. Oltre ai produttori di vetro cristallo, riguarda le aziende che confezionano distillati e liquori in bottiglie e decanter di cristallo: dovranno verificare con i fornitori la marcatura e il trattamento delle superfici, predisporre l’informazione sulla restituzione degli imballaggi e programmare per tempo il passaggio a soluzioni senza piombo.
Fonti consultate

