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Molluschi bivalvi vivi: nuovo documento di registrazione e obbligo TRACES dal 2028

Il Regolamento

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1829 della Commissione, del 24 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre 2026, modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 853/2004 nella parte dedicata ai molluschi bivalvi vivi. Gli obiettivi sono chiarire alcune attività degli operatori intermedi e ridurre gli oneri amministrativi legati ai documenti che accompagnano le partite.

Marchio di identificazione e nuova immersione

I molluschi non depurati che un operatore intermedio riconosciuto invia a un altro operatore non devono più recare il marchio di identificazione, qualunque sia la classe della zona di produzione: non sono idonei al consumo diretto e la vendita al dettaglio resta possibile solo attraverso un centro di spedizione, dove il marchio viene apposto.

Viene inoltre definita la «nuova immersione», finora citata ma non definita: è la conservazione dei molluschi in acqua di mare pulita, in bacini, galleggianti o bacini naturali, dopo la raccolta, per mantenerli vitali. Può essere svolta solo da operatori intermedi riconosciuti, compresi i centri di spedizione.

Il documento di registrazione

Il capitolo sui requisiti generali per l’immissione sul mercato è riscritto. Il documento di registrazione che accompagna ogni lotto segue un modello unico, valido anche per echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, con informazioni diverse a seconda che il lotto provenga da una zona di produzione, da una zona di stabulazione, da un centro di depurazione o da un operatore intermedio. In quest’ultimo caso vanno indicati anche gli eventuali interventi di rifinitura, nuova immersione o raggruppamento, con date e luoghi. Mittente e destinatario devono conservarne una copia per almeno dodici mesi.

Gli operatori intermedi

Il Regolamento precisa quando gli operatori intermedi devono essere solo registrati, se manipolano, lavano e conservano i molluschi a temperatura ambiente, e quando devono essere riconosciuti, se dispongono di un deposito frigorifero o effettuano raggruppamento, suddivisione, rifinitura o nuova immersione. Stabilisce anche dove possono inviare i molluschi in base alla classe della zona di raccolta: da zone di classe A a centri di spedizione, altri operatori intermedi o stabilimenti di trasformazione; da zone B soprattutto a centri di depurazione e stabilimenti di trasformazione; da zone C a stabilimenti di trasformazione o operatori intermedi riconosciuti. Gli operatori riconosciuti non possono inviare molluschi a quelli solo registrati.

Le date e gli impatti

Il Regolamento entra in vigore il 19 novembre 2026. Dal 19 novembre 2028 il documento di registrazione dovrà essere emesso nel sistema TRACES e il destinatario dovrà confermare nel sistema l’arrivo della partita. Raccoglitori, operatori intermedi, centri di depurazione e di spedizione devono aggiornare da subito i propri modelli documentali e verificare la propria posizione (registrazione o riconoscimento) rispetto alle attività svolte.

 

Fonti consultate

 

Le modifiche al Regolamento (CE) n. 853/2004 sui molluschi bivalvi vivi incidono direttamente sulla documentazione che accompagna ogni partita e sull’organizzazione degli operatori della filiera.

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