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Plastica riciclata a contatto con gli alimenti: sanzioni, tariffe e banca dati nazionale

Il decreto

Il Decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2026, adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti. Riscrive le sanzioni del D.lgs. 29/2017, aggiorna le tariffe dei controlli ufficiali sui MOCA previste dal D.lgs. 32/2021 e istituisce una banca dati nazionale. Il decreto entra in vigore il 14 novembre 2026.

La banca dati nazionale

Presso il Ministero della Salute nasce la banca dati «Stabilimenti dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e stabilimenti di riciclaggio». Vi confluiranno le comunicazioni degli stabilimenti MOCA previste dall’art. 6 del D.lgs. 29/2017, le comunicazioni e le notifiche richieste dagli artt. 9, 10 e 25 del Regolamento a gestori degli schemi di riciclaggio, sviluppatori di nuove tecnologie e riciclatori, gli esiti dei controlli ufficiali e la categorizzazione del rischio degli stabilimenti. La alimentano Regioni, Province autonome e ASL, e potranno consultarla anche i Carabinieri per la tutela della salute. Le modalità di funzionamento saranno stabilite con decreto del Ministro della Salute entro dodici mesi.

Le sanzioni

Il nuovo art. 9 del D.lgs. 29/2017 gradua le sanzioni in base al ruolo dell’operatore. Le più pesanti riguardano la plastica riciclata ottenuta da un processo non autorizzato, oppure con autorizzazione sospesa o revocata:

  • chi produce o immette sul mercato MOCA che la contengono rischia da 7.200 a 72.000 euro e la sospensione dell’attività da uno a sei mesi, da tre a dodici mesi nei casi di particolare gravità o di reiterazione;
  • chi li utilizza rischia da 6.000 a 60.000 euro (da 4.000 a 40.000 euro per piccole e microimprese), oltre a richiamo, ritiro e distruzione delle merci.

Sono punite anche le violazioni delle condizioni di autorizzazione dei processi, degli obblighi su documentazione, istruzioni ed etichettatura, sull’input di plastica e sulla decontaminazione, le mancate notifiche e le dichiarazioni di conformità incomplete. Per trasformatori, operatori del settore alimentare e rivenditori che non rispettano l’art. 8 del Regolamento la sanzione va da 3.000 a 18.000 euro, da 2.000 a 12.000 euro per le piccole e microimprese alimentari. I proventi delle sanzioni andranno a potenziare la sorveglianza degli impianti di riciclo.

Le tariffe dei controlli

Con le modifiche al D.lgs. 32/2021, lo stabilimento che svolge più attività MOCA soggette a registrazione, riconoscimento o comunicazione paga un’unica tariffa, quella dell’attività con il livello di rischio più alto. È inoltre sostituita la sezione 6 dell’allegato 2, che fissa le tariffe forfettarie annue.

Che cosa fare

Le aziende alimentari che acquistano imballaggi con plastica riciclata, come bottiglie e vaschette in PET, dovrebbero verificare che le dichiarazioni di conformità dei fornitori riportino il processo di riciclaggio utilizzato e la relativa autorizzazione, e tenere questa documentazione a disposizione dei controlli. Per riciclatori, trasformatori e produttori di imballaggi è il momento di rivedere procedure, etichettatura e notifiche alla luce dei nuovi importi.

 

Fonti consultate

 

Il D.lgs. 199/2026 rende operativo in Italia il Regolamento (UE) 2022/1616 e coinvolge tutta la filiera della plastica riciclata, dal riciclatore all’azienda alimentare che utilizza l’imballaggio.

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