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Sicurezza sul Lavoro – STOP ALLE AUTOCERTIFICAZIONI

Dal 1 Giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto i 10 dipendenti), dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Per effetto dell’entrata in vigore del decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate di valutazione dei rischi prevista per il 6 febbraio 2013 e tenuto contro che il termine ultimo è fissato alla scadenza del terzo mese successivo alla suddetta data di entrata in vigore, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, con circolare datata 31/01/2013, che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013. Pertanto, tutte le aziende che si sono avvalse della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, perché aziende fino a 10 lavoratori, dovranno necessariamente elaborare il D.V.R. entro e non oltre il 31 Maggio 2013 in quanto dopo tale data, l’autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi non potrà più essere considerata valida (Art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08). 

Ricordiamo che l’obbligo di redigere il D.V.R. spetta a tutte le aziende in cui è presente anche un solo lavoratore oppure vi sono soci lavoranti.

Dopo tale data, l’omessa o l’incompleta valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, comportano per il datore di lavoro la sanzione penale dell’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 1.000 a 6.400 euro.

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